usufruttuario è
condannato al risarcimento del danno in forma specifica, se altera l'originaria
destinazione economica
Cass.,
14.02.1995, n. 1571, Foro It., 1996,
I, pag. 216
Vita Notar., 1996, pag. 272
L'usufruttuario
che, eseguendo opere,
alteri l'originaria
destinazione economica dell'immobile si rende inadempiente all'obbligazione di godere
della cosa con la diligenza del buon padre di
famiglia e, essendo tenuto ad
indennizzare il nudo proprietario, può
essere condannato al
risarcimento del danno in forma specifica.